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domande di natura fiscale? Scrivete il vostro quesito ed inviatelo per lettera a: Circolo Svizzero – domande al Consulente fiscale – via Marcello Malpighi, n. 14 – 00161 Roma oppure per e-mail a circolo@romeswiss.net

Gentile dottore,
sono un cittadino svizzero da poco residente a Roma per motivi di lavoro, ho letto recentemente su un quotidiano che alcune persone, in Italia, utilizzano macchine con targhe straniere. Sarei lieto di avere qualche delucidazione in merito, anche perche’, se possibile, vorrei utilizzare una macchina con la targa svizzera intestata ad un mio parente, residente in Svizzera. Ringrazio per la sua cortesia e per le informazioni che mi potra’ dare. Cordiali saluti. C.J. (Roma)
targhe straniere
Effettivamente sulla stampa nazionale si è dato un gran risalto all’utilizzo di macchine con targhe straniere da parte di soggetti residenti italiani al punto che si è reso necessario il rilascio un comunicato stampa da parte dell’Agenzia delle Dogane Italiane e dell’Amministrazione Federale delle Dogane Svizzere AFD per chiarire la questione (cfr. www.agenziadogane.gov.it).
Al riguardo si evidenzia che il regime di ammissione temporanea dei mezzi di trasporto è disciplinato dagli artt. 137 e ss. del Reg. (CEE) n. 2913/92 del 12 ottobre 1992 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario e dagli articoli 558-561 del Reg. (CEE) n. 2454/93, che prevedono, in via generale, l’esonero totale dai dazi all’importazione per un mezzo di trasporto che sia immatricolato fuori del territorio doganale della Comunità a nome di una persona stabilita fuori dello stesso territorio e da essa guidato.
Gli articoli 559, 560 e 561 del Reg. (CEE) n. 2454/93 citato disciplinano, invece, i casi in cui le persone fisiche stabilite nel territorio doganale dell’UE possono beneficiare dell’esonero totale dai dazi all’importazione nel caso di utilizzo di autoveicoli immatricolati in paesi terzi.
Pertanto, ai sensi di suddetta normativa comunitaria, la risposta non può che essere negativa, nel senso che l’utilizzo di una macchina con targa svizzera da parte di un residente nella Comunità europea è un illecito. È consentito il passaggio ai valichi di persone con residenza nella UE alla guida di autovetture immatricolate in paesi terzi (es. Svizzera), in esonero totale dal pagamento dei dazi all’importazione (e di conseguenza dell’IVA, ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), solo nei seguenti casi:
1. Uso a titolo occasionale e di emergenza.
Tale fattispecie consente l’utilizzo dell’autoveicolo immatricolato all’estero da parte dei soggetti residenti nell’UE per un periodo massimo di cinque giorni; non comporta alcuna contestazione a carico dei medesimi, purché sussistano e siano debitamente giustificate e comprovate le motivazioni dell’utilizzo dell’autoveicolo.
2. Mezzo di trasporto in locazione.
Il relativo contratto deve essere stato stipulato con azienda estera avente per oggetto sociale la locazione di autoveicoli per uso privato ed esibito all’autorità doganale all’atto dell’ingresso nella UE. L’utilizzo di detto mezzo è consentito per un termine massimo di otto giorni dalla data di stipulazione del contratto stesso.
3. Utilizzo sistematico per motivi di lavoro di autoveicoli e altri mezzi di trasporto immatricolati all’estero.
L’esonero è concesso per un biennio su formale istanza da presentare preventivamente, anche con e-mail, a cura dell’interessato (lavoratore di nazionalità italiana alla guida di automobili di proprietà di impresa svizzera), all’autorità doganale competente (Uffici delle dogane di frontiera: Como, Varese e Tirano), al fine dell’ottenimento di apposita autorizzazione alla guida del mezzo.
L’utilizzo senza l’autorizzazione doganale, da parte di un residente nella Comunità europea di un auto immatricolata in paesi terzi, comporta la denuncia per contrabbando sin dall’atto di ingresso nel territorio UE, ai sensi dell’art. 216 del T.U.L.D. (D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), l’applicazione di una sanzione da due a dieci volte i diritti doganali gravanti sul valore del mezzo di trasporto (dazio e IVA) e la confisca del mezzo stesso.
Stesso divieto se ribaltiamo la situazione ovvero persone domiciliate in Svizzera non possono guidare in Svizzera auto immatricolate in uno stato estero.

Dott. Goffredo RUSSO WÄLTI
Studio Russo Wälti e Associati
Via Reno, 21- 00198 Roma