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Nella legislazione Svizzera occorre distinguere meglio la pena detentiva a vita dalla pena detentiva di 20 anni e dall’internamento. Nella seduta del 2 giugno 2023 il Consiglio federale ha avviato la consultazione su una relativa modifica del Codice penale (CP).

In un rapporto del novembre 2022 il Consiglio federale era giunto alla conclusione che non sussisteva alcuna necessità urgente di agire in merito alla pena detentiva a vita. Il rapporto illustrava tuttavia alcune possibilità di adeguarne la struttura, al fine di distinguerla meglio dalla pena detentiva di 20 anni e dall’internamento.

L’avamprogetto posto in consultazione prevede il prolungamento di due anni della parte di pena detentiva senza condizionale. La liberazione condizionale sarebbe pertanto esaminata per la prima volta dopo 17 anni e non più dopo 15, come finora. Ciò permette di distinguere meglio la pena detentiva a vita dalla pena di 20 anni, la cui parte di pena senza condizionale dura poco più di 13 anni. Inoltre, l’avamprogetto intende abrogare la possibilità di una liberazione condizionale straordinaria per tutte le pene detentive, poiché priva di rilevanza pratica.

Secondo il diritto vigente è possibile condannare un autore contemporaneamente a una pena detentiva a vita e a un internamento. Poiché tuttavia le pene sono eseguite sempre prima dell’internamento, nel caso di una pena detentiva a vita non si verifica mai il passaggio all’internamento. La liberazione condizionale da una pena detentiva a vita è possibile solo se vi è da attendersi che la persona supererà con successo il periodo di prova in libertà. In assenza di una previsione favorevole, prosegue l’esecuzione della pena detentiva a vita.

Questa situazione è urtante poiché l’esecuzione di una pena detentiva è strutturata in modo diverso rispetto all’internamento: l’esecuzione della pena verte sulla risocializzazione, mentre l’internamento intende proteggere la popolazione da persone pericolose. Per tenere meglio conto di questa differenza, il Consiglio federale propone di eseguire dapprima la pena detentiva a vita secondo le disposizioni sull’esecuzione delle pene detentive e di applicare dopo 26 anni le regole per l’esecuzione dell’internamento.

Nel 2019 l’Istituto svizzero di diritto comparato (ISDC) ha realizzato una perizia sulla detenzione a vita e le misure preventive di privazione della libertà per il rapporto «Pena detentiva a vita» esaminando la legislazione in merito vigente in alcuni Paesi europei («Emprisonnement à perpétuité et mesures privatives de liberté préventives»).

Nel prolungare la parte di pena detentiva a vita senza condizionale occorre tenere presente determinate disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Secondo la Corte EDU gli Stati usufruiscono di un grande potere discrezionale nell’elaborare il regime di detenzione e le condizioni di carcerazione. Tuttavia è necessario organizzare la detenzione in modo da garantire, un giorno, – anche in un futuro lontano – la liberazione alla persona condannata. Per mettere in atto in modo tangibile tale possibilità, è necessario che le autorità offrano ai condannati la possibilità di un effettivo reinserimento sociale63 . L’avamprogetto tiene conto di queste esigenze ed è compatibile con la Corte EDU. (Modifica del Codice penale riforma della pena detentiva a vita)

Fonte: Il Consiglio federale
Foto: pixabay