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domande di natura fiscale? Scrivete il vostro quesito ed inviatelo a: Circolo Svizzero – domande al Consulente fiscale – via Marcello Malpighi, n. 14 – 00161 Roma oppure a circolo@romeswiss.net

Buon giorno, a breve siglerò contratto di assunzione con società svizzera (settore edile). L’attuale mia residenza è in italia (disto circa 90 km dal confine), percepirò unico reddito in svizzera (in Italia ho una casa di proprietà al 50%) naturalmente al netto della tassazione svizzera, dovrò subire un’ulteriore tassazione anche in Italia, se si su quale base?
Spero di essere stata sufficientemente esaustiva, grazie, saluti.
A.C.

Gentile Signora,
interpretando il suo quesito ritengo che, nonostante la distanza Lei voglia mantenere la residenza in Italia. Chiariamo fin sin dall’inizio che nella sua situazione non potrà essere considerata “frontaliera” è godere del vantaggio fiscale dell’imposizione svizzera, infatti con riferimento, quindi, ai rapporti con la Svizzera di regolazione tributaria dei redditi, la nozione di frontaliere (in senso stretto) riguarda soltanto i lavoratori dipendenti che quotidianamente si recano dalla propria residenza, sita in un Comune prossimo al confine, nell’ambito della “fascia di 20 chilometri” dallo stesso, in uno dei suddetti Cantoni confinanti con l’Italia. In tal caso, il lavoratore (italiano che si reca in Svizzera) è fiscalmente esente in Italia e tassato nella Confederazione. Peraltro c’è da dire che tale regime di favore dovrebbe cessare quanto prima infatti nel settembre scorso l’Assemblea Nazionale di Berna, l’equivalente del Parlamento italiano, a larghissima maggioranza (154 favorevoli, 25 contrari e 7 astenuti) ha approvato un documento che impegna il Governo elvetico a negoziare con l’Italia affinché i frontalieri siano tassati secondo le aliquote del paese di residenza.

Per i frontalieri italiani oltre la fascia di 20 chilometri, invece, è applicabile la disciplina della franchigia (di 6.700 euro) e del credito d’imposta. L’articolo 1, comma 175, della Legge 147/2013 dispone che: “A decorrere dal 1° gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all’estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente 6.700 euro”.

Nel suo caso, quindi, nella dichiarazione dei redditi da presentare annualmente in Italia oltre ai succitati redditi di lavoro dipendente svolto all’estero decurtato della franchigia, andranno indicati pro quota i redditi da terreni e fabbricati. Per tali redditi si intendono sia i redditi da locazione di immobili che i redditi catastali dovuti per il semplice possesso dell’immobile stesso.

Dott. Goffredo RUSSO WÄLTI
Studio Russo Wälti e Associati
Via Reno, 21- 00198 Roma